Con l’ordinanza n. 23192/19, la Cassazione ha stabilito che c’è validità per il contratto di affitto non registrato, a patto che esso sia stato stipulato precedentemente alla legge n. 311/2004, articolo 1, comma 346.

Tale legge, infatti, afferma che il contratto di locazione non registrato all’Agenzia delle Entrate è nullo. Come precisato dalla Cassazione, dunque, i contratti di affitto anteriori al 2005 rimangono validi, anche se non sono stati registrati.

Secondo la Corte di Cassazione, la norma che ha introdotto la nullità dei contratti di affitto non registrati è irretroattiva, questo significa che non può essere applicata ai casi anteriori alla sua entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2005.

In particolare, secondo la Cassazione la norma tributaria è imperativa e la sua violazione comporta la nullità del contratto secondo le regole del Codice civile. In merito, si era già espressa la Corte Costituzionale e proprio perché le conseguenze sono gravi, al punto di travolgere l’intero contratto, non possono essere estese ai casi precedenti all’entrata in vigore della norma che ha introdotto queste ipotesi di nullità.

Quindi, i contratti di affitto stipulati fino al 31 dicembre 2004 continuano ad esistere legalmente e a produrre effetti, nonostante sia poi entrata in vigore una norma che ne prevede la nullità se non erano stati registrati.